Settembre 20, 2019
Nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW: è quanto sancito dal Decreto Fer 1 del 4 luglio 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto. Dopo essere stato limato rispetto alla versione precedente, il testo di legge è stato discusso in Commissione Europea, prima di essere formalmente approvato ed entrato in vigore.
Decreto FER 1, le novità
Le novità introdotte riguardano soprattutto il tema dell’autoconsumo e dei contratti di acquisto di energia, ma anche un nuovo limite temporale prima della riduzione degli incentivi. La tariffa, in particolare, viene diminuita nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio;
- ottenimento di contributi in conto capitale;
- utilizzo di componenti rigenerati.
Inalterate, invece, le categorie di impianti che possono usufruire degli incentivi:
– GRUPPO A
Impianti eolici di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento.
Impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
– GRUPPO A-2
Impianti fotovoltaici di nuova costruzione i cui moduli sono stati installati al posto di coperture su cui vi è stata la totale rimozione di eternit o amianto, purché la superficie dei moduli non sia superiore a quella della copertura rimossa.
– GRUPPO B
Impianti idroelettrici.
Impianti a gas residuati dei processi di depurazione.
– GRUPPO C
Impianti eolici, a gas residuati e idroelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.
Come usufruire dell’incentivo
Per usufruire dell’incentivo vi sono due diverse modalità che dipendono dalla potenza dell’impianto e dal relativo gruppo di appartenenza. In particolare:
- Per tutti gli impianti appartenenti ai gruppi A, A-2, B e C che superano la potenza di 1 KW (20 KW per i fotovoltaici) ma non quella di un 1 MW, è necessaria l’iscrizione ai Registri. Sarà poi il GSE a stilare e pubblicare una graduatoria seguendo i criteri di priorità da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, in base al contingente di potenza disponibile.
- Per tutti gli impianti appartenenti ai gruppi A, B e C di potenza superiore o uguale a 1 MW è necessaria la partecipazione a Procedure d’Asta, grazie alle quali verrà assegnato un contingente di potenza disponibile. In base al maggior ribasso offerto – o, in caso di pari ribasso, seguendo ulteriori criteri di priorità – il GSE provvederà a stilare e pubblicare la graduatoria.
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Decreto FER 1, i requisiti
Sono ammessi ai sette bandi in programma solo gli impianti che rispettano, oltre quelli già citati, i seguenti requisiti:
- Essere in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile dell’impianto;
- Alla data di pubblicazione della procedura non usufruiscono di altri incentivi sulla produzione energetica;
- Rispettano i requisiti previsti dal decreto del 6 novembre 2014.
Contratti di lungo termine
Secondo quanto sancito dal Decreto FER 1, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore è necessario predisporre la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. Possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti non ancora in esercizio ma dotati di tutti i titoli abilitativi. I produttori che intendono accedere alla piattaforma inviano la richiesta di qualifica dell’impianto al GSE che provvederà al rilascio della stessa entro 60 giorni.